Normative

Progettazione Impianti Depurazione Acque Reflue | Scarico Acque Reflue Domestiche Fuori Fognatura | Trattamento Acque Industriali | RRD | Normative

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Progettazione Impianti Depurazione Acque Reflue | Scarico Acque Reflue Domestiche Fuori Fognatura | Trattamento Acque Industriali | RRD | Normative

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RRD RISPETTA LE NORME AMBIENTALI VIGENTI

Il D.lgs 152/06 e successive modificazioni individua, all’art. 74, comma 1, lettera h): "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di deflusso. Questa definizione sembrerebbe assoggettare ai reflui industriali anche i reflui del Laboratorio di Analisi, che dovrebbero, dovrebbero rispettare limiti qualitativi e quantitativi. Inoltre l’art. 107 - Scarichi in rete fognaria, comma 1, del D.Lgs 152/06, specifica che: Fermi restando i valori limite di emissione obbligatori di cui alla tabella 3 / A dell’Allegato 5 alla terza parte del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 dello stesso Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che immettono in rete fognaria sono soggetti alle norme tecniche, prescrizioni normative e valori limite adottati dall’Area Competente autorità in base alle caratteristiche dell’impianto, ed in modo tale che sia assicurata la protezione del corpo idrico ricevente, nonché il rispetto della normativa sugli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2. Pertanto, Arte. 107 rinvia alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo D.Lgs 152/06, per i limiti di scarico, ma assegna all’Autorità d’Ambito (ATO in Liguria) la definizione di eventuali norme tecniche, requisiti normativi e valori limite. I sistemi RRD sono stati progettati per "regolarizzare" questi scarichi attraverso il loro ciclo di trattamento.

Si riportano le seguenti indicazioni:

Il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. identifica, all’Art. 74, comma 1, lettera h): “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Questa definizione sembrerebbe assoggettare alle acque reflue industriali anche le acque di scarico del Laboratorio di analisi, che, pertanto, dovrebbero rispettare specifici limiti qualitativi e quantitativi.
Inoltre, l’Art. 107 – Scarichi in Reti fognarie, comma 1, del D. Lgs. 152/06, specifica che: Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autorità d’ambito competente in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2..


Quindi, l’Art. 107 rimanda alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza dello stesso D. Lgs. 152/06, per i limiti di scarico, ma assegna all’Autorità d’ambito (A.T.O. in Liguria) la definizione delle eventuali norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori-limite.

Stessa “apertura” viene, inoltre, definita nell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, dove, all’Art. 1.2.1, si specifica che: Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni. I valori limite di emissione, che gli scarichi interessati non devono superare, sono espressi, in linea di massima, in concentrazione.

Tuttavia, le Regioni, nell’esercizio della loro autonomia, in attuazione dei piani di tutela delle acque, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui alla tabella 3 sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo.

 

E allora, a questo punto cosa succede? Prendiamo a titolo d’esempio la Regione Liguria:

Dopo circa 16 mesi dalla pubblicazione del D. Lgs. 152/06, viene pubblicata la Legge Regionale Liguria 29/07, che, all’Art. 1 e, soprattutto, all’Art. 3, comma 1, stabilisce: Ai fini della disciplina e del regime autorizzativo degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell’articolo 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. 152/06, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all’allegato A.

La richiamata lettera e) dell’articolo 101, comma 7, del D. Lgs. 152/06, recita:
Salvo quanto previsto dall’articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue….. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla Normativa Regionale.

Pertanto, per vari motivi, attualmente, il punto cruciale è rappresentato dalla Scheda 1 - attività le cui acque reflue industriali sono assimilate alle acque reflue domestiche, a prescindere da qualunque soglia dimensionale, che, tra le varie attività, identifica Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico, studi odontoiatrici ed odontotecnici, laboratori di analisi, purché vengano rispettate le Condizioni 2) e 3) della Scheda 1, vale a dire:

2) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, devono essere smaltiti come rifiuti ai sensi del D. Lgs.152/06, parte quarta;

3) rispetto della Normativa vigente sui rifiuti sanitari (D.P.R. 15.07.2003 n. 254 – Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, dell’art. 24 dellaL. 31 luglio 2002 n. 179”);

 

CONCLUSIONI PRELIMINARI

Come innanzi espresso, la Condizione 2) della Scheda 1 della L.R. Liguria 29/07 prescrive che tutti i reagenti (a prescindere dalla soglie dimensionali) siano smaltiti come rifiuti.

Pertanto, come conclusioni preliminari, si può affermare che, siccome nel processo di analisi, effettuato in Laboratorio, vengono utilizzati reagenti (non meglio specificati dal Produttore delle Macchine di Analisi), ne consegue che, sicuramente, debbano essere trattati come rifiuti gli scarichi “Concentrati”, che, come generalmente dichiarato dal Produttore delle Macchine di Analisi, sono costituiti da “composti liquidi derivanti dal campione e dal reagente, recuperati dalle couvette e dalla soluzione di lavaggio”.

Per quanto riguarda gli scarichi “Diluiti”, che sono costituiti dai “liquidi di scarto, derivanti dall’acqua di lavaggio utilizzata per le cuvette, i mixer, ecc.”, occorre verificarne, con determinazioni analitiche, il livello di concentrazione, al fine di valutarne l’impatto.